Oneri informativi per cittadini ed imprese
Sezione relativa agli ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE , come indicato all'art. 34, c. 1,2, del d. lgs. 33/2013
Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi
Comma 1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
Comma 2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita' definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Note all'art. 34:
Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 2 e 4, dellalegge 11 novembre 2011, n. 180:
«Art. 7.Riduzione e trasparenza degli adempimentiamministrativi a carico di cittadini e imprese
(Omissis).
2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis).
4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalita' di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.».
Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi
Scadenzario nuovi obblighi amministrativi introdotti dalle amministrazioni dello stato
NORMATIVA - Il portale della legge vigente
ACCESSO CIVICO - Art. 5 D. LGS. 14.3.2013, n. 33 “Decreto Trasparenza”
come modificata dalla
e dal
DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35 Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2006, n. 1 Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia
DECRETO LEGISLATIVO 82/2005 - Codice dell'Amminsitrazione digitale
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (13G00191) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87 )
Codice comportamento dipendenti dell'Ente