
Interventi straordinari e di emergenza
Sezione relativa a INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA, come indicato all’art. 42 del d. lgs. 33/2013
Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
ANNO 2015 |
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La voce non riccorre per l'Ente. |
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
ANNO 2015 |
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La voce non ricorre per l'Ente |
ULTIMO INTERVENTO:
10.02 - Messa in sicurezza dell'abitato di Costabeorchia
Vedi anche:
RENDICONTAZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 99 CO. 5 D.L.34/2020
Nessuna erogazione liberale ricevuta