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T.A.R.S.U.

La sigla "TARSU" rappresenta la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita e disciplinata dal Decreto Legislativo 507/93.
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nella zona del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è attivato e viene svolto.
Sono tassabili con tariffa intera i locali e le aree che non distino più di 700 metri dal più vicino contenitore dei rifiuti; in caso contrario viene riconosciuto, un abbattimento di una quota, in percentuale sul dovuto che si applica sulla parte fissa della tassa.
La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso:

    • per le abitazioni, quando sono dotate di arredamento o con utenze attivate
    • per i locali e le aree a diversa destinazione, quando sono dotati di arredamenti, impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o con utenze attivate

In caso di unità immobiliari adibite ad abitazione, in cui viene svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

NB: Per i locali è considerata tassabile la superficie risultante al catasto edilizio urbano o comunque negli atti ufficiali, sono comprese le pertinenze.
La tassa è dovuta da chi occupa o detiene  locali o aree scoperte,adibiti a qualsiasi uso, esistenti nelle zone del territorio comunale, potenzialmente soggetti a produrre rifiuti urbani, esclusi, quindi, coloro che producono esclusivamente rifiuti speciali ed obbligati ad un sistema di smaltimento particolare, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra chi usa in comune i locali o le aree stesse.
Es:
Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio (art. 1117 del codice civile) che possono produrre rifiuti agli effetti dell’art. 4 comma 1. Resta ferma l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. 

 Qualora un appartamento non sia utilizzato come civile abitazione, ne va precisata l'effettiva destinazione d'uso (ufficio, ambulatorio, ecc.). 
Nel caso di abitazioni affittate ammobiliate, la tassa è dovuta dal locatario, salvo che nell'ipotesi in cui la locazione abbia carattere saltuario ed occasionale o, comunque, sia di durata inferiore ad un biennio. In tale caso, la tassa è dovuta dal proprietario locatore diretto.

Per ulteriori informazioni vedi REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - PARTE QUINTA.

Documentazione

PROCEDIMENTI

MODULISTICA